TITOLO 1

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Costituzione e denominazione)
È costituita con sede nel comune di Brescia la Società Cooperativa denominata «ADL A ZAVIDOVICI Società Cooperativa Sociale».
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi operative e amministrative secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche la cooperativa acquisisce la qualifica di impresa sociale.
Art. 2 (Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci e le socie dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO
Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa nasce dalla trasformazione della forma giuridica dell’“Associazione Per L’Ambasciata Della Democrazia Locale A Zavidovici – Ente del Terzo Settore ETS – Impresa Sociale”, costituita nel 2013 dai soci fondatori: Associazione Cultura Liberacion, Associazione Culturale IL CIABOTTO, Associazione di Volontariato Culturale STRANI VARI e Associazione U.I.S.P. Comitato Territoriale di Brescia. La Cooperativa ne mantiene i valori e principi fondanti ovvero bandisce la guerra e ogni forma di violenza ed agisce nel rispetto ed a favore dei diritti umani, civili e politici. Tali principi si inseriscono nel solco della Risoluzione n. 39 del 1996 del Consiglio d’Europa che ha promosso l’Istituzione delle Ambasciate della Democrazia Locale per incoraggiare il mantenimento e/o lo sviluppo di un processo democratico a livello locale. La cooperativa trae ispirazione e mette a valore per il proprio futuro l’esperienza di solidarietà e cooperazione decentrata maturata nel territorio di Zavidovici e della Bosnia-Erzegovina.
Si oppone alle ideologie nazionaliste ed imperialiste ed è contro ogni forma di sfruttamento dell’uomo e della donna. La Cooperativa, al fine di affermare i principi della pace e della non-violenza, della cooperazione e della solidarietà internazionale, della giustizia sociale ed economica, della convivenza e della democrazia, del dialogo interculturale, si propone altresì le seguenti finalità:

  • promuovere e tutelare il rispetto dei diritti umani senza distinzione di genere, lingua, religione, nazionalità o origine, opinioni politiche o di altro genere, orientamento sessuale, identità di genere, età, disabilità fisica o psichica, condizione sociale e/o ogni altra condizione;
  • intervenire in situazioni di emergenza umanitaria, di pacificazione nelle aree di conflitto, di assistenza ed aiuto alle persone colpite da calamità naturali, guerre, violenza generalizzata, esclusione sociale, discriminazioni di ogni tipo;
  • promuovere e tutelare il diritto di asilo assicurando adeguata protezione a coloro che fuggono da persecuzioni, conflitti e gravi violazioni dei diritti umani;
  • promuovere attività di carattere educativo, culturale e sociale di sensibilizzazione, di informazione e di formazione al fine di sviluppare nella società una maggiore attenzione alla tutela dei diritti umani ed una cultura dell’accoglienza;
  • promuovere e diffondere i principi di pace, di uguaglianza e di solidarietà fondativi dell’Unione Europea.

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine ai sensi dell’articolo 1 della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e delle socie e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa si ispira inoltre ai principi di:

  • rispetto per l’ambiente, rispetto per la natura, valorizzazione degli ambienti vitali, la biodiversità, l’utilizzo consapevole delle risorse;
  • attenzione alle tematiche ecologiche con uno sguardo ai problemi del presente nell’interesse delle future generazioni;
  • educazione alla riduzione degli sprechi e del consumismo ed una equa distribuzione delle risorse;
  • inserimento nella mondialità inteso come possibilità di impostare l’agire considerandosi all’interno di una comunità più vasta;
  • propensione per le persone marginalizzate e vittime di discriminazione e violenza, intesa come individuazione e messa al centro delle persone che più sopportano difficoltà e disagi;
  • nonviolenza intesa come rifiuto di ogni forma di violenza e disponibilità al coinvolgimento in prima persona.

I principi ispiratori trovano espressione in alcuni comportamenti:

  • promozione di autonomia della persona, come capacità di gestire con maturità le proprie potenzialità e bisogni;
  • spirito di collaborazione ed amicizia fra persone e gruppi, come necessità per il raggiungimento collettivo di mete e condizioni di vita;
  • atteggiamento di ricerca continua, come volontà di trovare con creatività e perseveranza sempre nuove soluzioni ai problemi.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari e volontarie ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci e delle socie lavoratori/trici – l’autogestione responsabile dell’impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci e alle socie alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci e le socie instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei/delle soci/e. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.Art. 4 (Oggetto sociale)
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere le attività ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettere a) e b) della Legge 381/1991, ovvero in ambito sociale, sanitario, socio-sanitario, assistenziale, educativo, incluse le attività scolastica, culturale, di formazione, di promozione e inoltre le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, per concorrere, nello spirito della Legge stessa, al benessere, alla promozione umana e dei diritti dei cittadini e delle cittadine e della comunità, contrastando, per la propria competenza, ogni forma di esclusione sociale. Per realizzare al meglio tale finalità la Cooperativa potrà collaborare a vario titolo e in vario modo con altre cooperative e consorzi, con organismi appartenenti al Terzo Settore, con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con le università e con le Pubbliche Amministrazioni nonché con le imprese. Le attività possono essere rivolte ad una pluralità di persone che si trovano in difficoltà per diversi motivi (povertà economica, assenza di abitazione e lavoro, fragilità sociale, dipendenza da sostanze, detenzione, assenza di benessere fisico, psichico e sociale, vittime di discriminazioni legate all’etnia, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e/o alla religione), così come a persone o comunità di persone che non presentano particolari problematiche, con la finalità di agire un ruolo di promozione alla cittadinanza attiva, un’azione di prevenzione del disagio e delle fragilità, di coesione all’interno delle comunità. In questo senso quindi le attività possono essere rivolte a persone minori, adolescenti, giovani, adulte, anziane e più in generale alle famiglie. La cooperativa potrà svolgere attività e attivare servizi domiciliari, residenziali, diurni, ambulatoriali di tipo sociale, sanitario, assistenziale, educativo, di prevenzione, formazione e consulenza, di mediazione sociale, familiare, culturale e linguistica, nonché servizi di informazione e orientamento. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nei limiti di legge e previo rilascio ove necessario delle opportune autorizzazioni, la cooperativa può svolgere attività e servizi sia in Italia che all’Estero, nei seguenti settori:

  • assistenza sociale, educazione, istruzione e formazione, formazione extra-scolastica, ricerca ed erogazione di servizi culturali, in particolare: attività di cooperazione decentrata nei settori della democrazia locale, ambientale, sviluppo economico locale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-culturale, con particolare attenzione alle donne, ai giovani e alle giovani ed alla tutela dei e delle minori e dei diritti umani; accompagnamento sociale alle persone rifugiate; organizzazione di scambi sportivi e culturali rivolti ai e alle giovani; attività di promozione dell’integrazione sociale e culturale delle persone con background migratorio e delle persone rifugiate attraverso corsi di lingua italiana, percorsi di accompagnamento sociale, sostegno all’inserimento lavorativo ed abitativo; attività di mediazione sociale e comunitaria; attività di ricerca, analisi e produzione di documenti sulla cooperazione internazionale e sui processi migratori; protezione delle persone richiedenti asilo politico e rifugiate; attività di promozione dei temi della pace; inserimento socio-economico ed abitativo di soggetti vulnerabili; stage formativi e laboratori interattivi nelle scuole di ogni ordine e grado ed Istituti Universitari, attività laboratoriali con il supporto di persone rifugiate;
  • assistenza sanitaria e socio-sanitaria, in particolare: attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o ad operatori e operatrici dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi socio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi; percorsi di riabilitazione psicologica; servizi professionali di accompagnamento, di riabilitazione psicologica, medica, sociale e di tutela legale alle vittime di tortura richiedenti asilo e rifugiate; creazione di una rete territoriale di accompagnamento e di supporto in collaborazione con i sistemi locali pubblici per l’assistenza e la riabilitazione clinica e sociale delle vittime di tortura;
  • inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed orientamento al mercato del lavoro, in particolare: attività di formazione sull’imprenditoria; servizi di orientamento e sostegno per l’attività imprenditoriale; attività d’impresa al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti che siano lavoratori e lavoratrici svantaggiati e/o con disabilità. Tale attività dovrà essere realizzata con l’impiego di lavoratori e lavoratrici svantaggiate ai sensi dell’art. 4 della legge 381/1991 ed eventuali future modifiche; la cooperativa può operare anche con persone svantaggiate ai sensi della Legge 68/1999 nonché del Regolamento CE n. 2204/2002 e Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Con riferimento all’art. 4 comma 4 della D.G.R. 5536 del 10 ottobre 2007 di Regione Lombardia, la Cooperativa potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal comma 1 dell’art. 1 della Legge 381/1991 purché funzionali al raggiungimento dello scopo sociale e purché il valore della produzione ricavato dallo svolgimento di queste attività non superi il 20% (venti per cento) del valore totale della produzione. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e delle socie, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e socie ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e ogni altra attività finanziaria riservata.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E SOCIE COOPERATRICI
Art. 5 (Soci/e)

Il numero dei soci e delle socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
In generale i soci e le socie cooperatori/trici:

  • concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  • partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  • contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa.

Possono assumere la qualifica di soci/e cooperatori/trici le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

  1. soci/e lavoratori/trici: vale a dire persone fisiche che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all’attività dell’impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi/e sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in équipe e/o in coordinamento con gli altri soci/e e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e – in ogni caso – approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. I soci e le socie lavoratori/trici partecipano ai risultati economici dell’impresa cooperativa ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  2. soci/e volontari/e, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Possono essere soci/e cooperatori/trici anche le persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle cooperative sociali a condizione che l’oggetto sociale non preveda lo svolgimento di attività simili a quelle della cooperativa. Ogni socio/a è iscritto/a in un’apposita sezione del Libro dei soci e delle socie in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. La responsabilità dei soci e delle socie per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote di capitale sottoscritte. In nessun caso possono essere soci/e cooperatori/trici gli interdetti/e, gli/le inabilitati/e, i/le falliti/e non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese identiche od affini, o partecipino a imprese che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere soci cooperative o Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

TITOLO IV
IL RAPPORTO SOCIALE
Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio/a dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
b) la categoria dei soci e delle socie a cui chiede di essere iscritto;
c) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell’art. 33 e seguenti del presente statuto. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: la ragione o denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale; l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; la qualità della persona che sottoscrive la domanda; copia dello statuto e degli ultimi due bilanci depositati. Inoltre dovrà produrre, nel caso in cui svolga o intenda svolgere attività e/o servizi analoghi o simili a quelli svolti dalla cooperativa, una dichiarazione di impegno a non entrare in concorrenza diretta con la cooperativa e a mantenere una puntuale comunicazione sui casi di potenziale conflitto di interessi. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta. Ogni socio/a è iscritto/a in un’apposita sezione del Libro dei soci e delle socie in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul Libro dei Soci e delle Socie. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati mediante raccomandata A/R o posta certificata. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Obblighi dei soci/e)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i soci e le socie sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

  • del capitale sottoscritto;
  • dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
    b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci e le socie lavoratori/trici, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati/e:

  1. a non aderire ad altre imprese che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di soggetti terzi aventi oggetto sociale uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
  2. a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell’ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci e le socie volontari e volontarie, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati a prestare la propria attività di volontari e volontarie nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi eventuali regolamenti interni. In particolare i soci e le socie persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono ulteriormente obbligati a non svolgere attività in concorrenza diretta con quelle della cooperativa e a mantenere una puntuale comunicazione sui casi di potenziale conflitto di interessi. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e delle socie è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio/a ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o posta certificata alla Cooperativa. Il socio/a è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio/a)
La qualità di socio/a si perde per recesso, esclusione, fallimento o morte.

Art. 9 (Recesso del socio/a)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio/a e la socia lavoratore/trice:

  • che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  • che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
  • il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
  • che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso dei soci e delle socie persone giuridiche è libero purché sia decorso almeno un esercizio sociale dalla loro ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci e delle socie volontari e volontarie è libero. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata A/R e/o PEC. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori/trici devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere all’Assemblea. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio/a cooperatore/trice e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul Libro dei Soci e delle Socie.

Art. 10 (Esclusione)
L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio/a che:
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci/e, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci e delle socie alla compagine sociale sono i seguenti:

  • per i soci e le socie lavoratori/trici: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
  • per i soci e le socie volontari/e: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
  • per i soci e le socie persone giuridiche: non svolgimento di attività in concorrenza diretta con quelle della cooperativa e mantenimento di una puntuale comunicazione sui casi di potenziale conflitto di interessi;
    b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e delle socie o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio/a un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
    c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
    d) in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci e le socie tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
    e) nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
    f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in Cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre Assemblee consecutive;
    g) aderisca ad imprese e/o svolga o tenti di svolgere, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la Cooperativa senza previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L’esclusione è comunicata al socio/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o PEC. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e le socie e la Cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolato dall’art. 34 del presente statuto. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L’esclusione da socio/a comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro. L’esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio/a del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’articolo 2545-quinquies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso o l’esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio.

Art. 12 (Morte del socio/a)
In caso di morte di una persona socia, gli eredi o legatari del socio/a defunto/a hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11. Gli eredi e legatari del socio/a deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci e delle socie cessati/e)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci e delle socie receduti od esclusi o degli eredi del socio/a deceduto/a, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio/a defunto/a. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale indivisibile. I soci e le socie esclusi/e per i motivi indicati nell’art. 10, lettere b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come all’art. 11 del presente Statuto. Comunque la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile. Il socio/a che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto effetto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio/a defunto.

TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 14 (Elementi costitutivi
)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
    a) dai conferimenti effettuati dai soci e dalle socie cooperatori/trici rappresentati da quote sociali del valore minimo pari ad euro 50,00 ciascuna da sottoscrivere in numero minimo di una;
    b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
    c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci e dalle socie;
    d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
    e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.
    Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci e le socie né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 15 (Vincoli sulle quote sociali e loro alienazione)
Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Bilancio di esercizio)
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale. La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e delle socie e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci e delle socie per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;
  3. a ristorni in favore dei soci e delle socie cooperatori/trici, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dal successivo articolo 17;
  4. a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  5. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
  6. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui al presente statuto.

Per i nuovi soci e socie, le spettanze relative alle voci 3), 4) ed 5) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell’esercizio.

Art. 17 (Ristorni)
Ai soci e alle socie cooperatori/trici lavoratori/trici, quali effettivi produttori/trici dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell’esercizio in termini di ristorni deliberati dall’assemblea nei limiti fissati dalla legge ai fini delle agevolazioni tributarie previste dall’art. 11 del DPR n. 601 del 1973 e dall’art. 3 della Legge 142 del 2001. Il trattamento economico corrisposto ai/alle soci/e, durante l’esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le mansioni di lavoro effettivamente espletate dagli stessi soci, in relazione alle esigenze tecniche e di esercizio della Cooperativa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto fra socio/a e cooperativa e pertanto con le esigenze sociali. Esso verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei criteri eventualmente fissati nel regolamento interno, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dall’Assemblea anche ai sensi del precedente art. 16. I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del numero delle quote detenute da ciascun socio/a ovvero emissione di strumenti finanziari. I ristorni attribuiti ai soci e alle socie lavoratori/trici, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell’articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno ai singoli soci e socie dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio/a secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

  • le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
  • la qualifica/professionalità;
  • i compensi erogati;
  • il tempo di permanenza nella Cooperativa;
  • la tipologia del rapporto di lavoro;
  • la produttività.

TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 18 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

  • l’Assemblea dei soci e delle socie;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • l’Organo di controllo.

Art. 19 (Funzioni dell’Assemblea)
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
  2. procede alla nomina e alla revoca degli Amministratori/trici;
  3. procede all’eventuale nomina dell’Organo di controllo;
  4. determina la misura dei compensi da corrispondere al Consiglio di Amministrazione e all’Organo di controllo;
  5. approva i regolamenti interni;
  6. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o del Sindaco unico se nominati;
  7. approva il regolamento di cui all’art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
  8. delibera lo stato di crisi aziendale e definisce il piano e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. e) della Legge n. 142 del 2001;
  9. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate all’Assemblea straordinaria:

  1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
  2. la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
  3. le altre materie indicate dalla legge o dal presente statuto.

Art. 20 (Convocazione dell’Assemblea)
L’Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L’Assemblea è convocata presso il Comune nel quale è la sede sociale o in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L’avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R e/o PEC inviata ai soci e alle socie o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell’adunanza. In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci e socie, a condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno, per l’approvazione del Bilancio di Esercizio, nei tempi indicati all’articolo 16. L’Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco unico o dal Collegio Sindacale (se nominati) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci e delle socie aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e delle socie intervenuti/e o rappresentati/e aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci e delle socie presenti o rappresentati nelle adunanze. Per l’approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l’approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all’art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la maggioranza dei voti presenti all’Assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie lavoratori/trici risultanti dal Libro dei Soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa o la sua trasformazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci e delle socie.

Art. 22 (Verbale delle deliberazioni)
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a o dal/dalla notaio/a. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l’identificazione dei soci e delle socie favorevoli, astenuti/e o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio/a.

Art. 23 (Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci e delle socie da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio/a ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. I soci e le socie, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di 2 altri soci aventi diritto al voto. I soci e le socie persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal/dalla loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designati.

Art. 24 (Presidenza dell’Assemblea)
L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal/dalla vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario/a, anche non socio/a. La nomina del/della segretario/a non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 (Consiglio di Amministrazione)
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, nominati dall’Assemblea ordinaria. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il/la Presidente ed eventualmente il/la Vicepresidente. Può inoltre distribuire fra i suoi membri deleghe per determinate funzioni o settori di attività. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale dovrà deliberare sulla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l’Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

Art. 26 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)
Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, senza alcuna limitazione, salvo quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto all’Assemblea. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

  • deliberare sull’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
  • redigere i bilanci di esercizio e la relazione sulla gestione;
  • predisporre i regolamenti interni;
  • assumere e licenziare il personale e fissarne le retribuzioni;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccettuate quelle che per legge o per statuto sono riservate all’Assemblea.

Art. 27 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, con preavviso di almeno tre giorni. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, anche telefonicamente, con almeno 24 ore di preavviso. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28 (Organo di controllo)
L’Assemblea, quando richiesto dalla legge o quando lo ritenga opportuno, nomina un Organo di controllo (Collegio Sindacale o Sindaco unico) composto secondo le disposizioni di legge. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 29 (Clausola compromissoria)
Tutte le controversie tra soci e tra soci e Cooperativa, che dovessero insorgere in dipendenza del presente Statuto o del rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa. Il Collegio giudicherà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio. La sede dell’arbitrato sarà presso la Camera di Commercio della sede legale della Cooperativa.

Art. 30 (Scioglimento e liquidazione)
In caso di scioglimento della Cooperativa per qualunque causa, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Dopo il pagamento di tutti i debiti, il residuo patrimonio sarà devoluto, secondo le disposizioni di legge vigenti, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 31 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di cooperazione.

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