Trasparenza amministrativa
Finanziamenti
L’art. 1, comma 125, della legge 124/2107 e ss.mm.ii prevede dal 1 gennaio 2022 l’obbligo L’art. 1, comma 125, della legge 124/2017 e ss.mm.ii, dal 1 gennaio 2022 prevede l’obbligo, per i soggetti beneficiari di vantaggi economici erogati dalle pubbliche amministrazioni, di pubblicare sui propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, a partire dall’esercizio finanziario 2018.
L’obbligo scatta qualora i vantaggi percepiti siano pari o superiori ai 10.000 euro nel corso dell’anno solare, calcolati anche cumulativamente rispetto ad eventuali singole erogazioni inferiori a tale importo, e vale per i seguenti soggetti:
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente, ex art.13 l.n.349/1986;
- le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, ex art.137 d.lgs. n. 206/2005;
- le associazioni, Onlus e fondazioni;
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex d.lgs. n.
286/1998.